1.1 È costituita, l’Associazione denominata "APS Associazione PaLiNUro - Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali”, e di seguito, in breve, “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
1.2 L’Associazione ha durata sino al 31/12/2050, salvo possibilità di proroghe.
1.3 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
2.1 L’Associazione ha sede in Milano, via Venezian 1, e può costituire sezioni regionali e locali ai sensi dell’art. 7.
3.1 L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
3.2 L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- l’informazione relativa alle neoplasie uroteliali;
- l'assistenza di chi è o è stato malato di neoplasie uroteliali e dei loro familiari;
- lo sviluppo dei servizi di supporto e di riabilitazione per i pazienti e i loro familiari;
- la diffusione delle conoscenze sulle patologie uroteliali.
3.3 L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.
3.4 In particolare l’Associazione si propone di:
- contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di neoplasie uroteliali e le loro famiglie, in particolare informandoli sugli aspetti di prevenzione, sulle terapie, sulle possibilità di cura e di ausilio e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione;
- realizzare direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, attività di supporto alla prevenzione e allo studio e ricerca scientifica sulle malattie oncologiche e sulle esigenze dei malati di carcinoma uroteliale;
- gestire attività e programmi di formazione ed addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari finalizzati in particolare a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia oncologica, siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale, con particolare riferimento agli esiti degli interventi di chirurgia demolitiva e alla gestione delle complicanze post-operatorie a lungo termine;
- attuare iniziative di prevenzione, ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici sui problemi legati allo stato di “malattia orfana”, promuovendo un cambiamento culturale nei confronti della malattia che da inguaribile diventa curabile attraverso la ricerca;
- promuovere la cultura della prevenzione e della considerazione personale e integrale del paziente;
- fornire informazioni sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza;
- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore dell'Associazione, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati di neoplasie uroteliali e delle loro famiglie.
3.5 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
3.6 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
4.1 L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio delle attività diverse.
5.1 L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6.1 L’Associazione è costituita da persone che vivono o hanno vissuto l’esperienza della malattia, dai parenti, ricercatori, medici e da tutte le persone interessate al problema.
6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
6.3 Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che sono interessati alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti:
- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci sostenitori sono coloro che il consiglio direttivo riconosce per il sostegno economico fornito alle attività dell’Associazione;
- i soci benemeriti sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
6.4 A PaLiNUro possono altresì aderire altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Essi partecipano all’attività associativa attraverso un proprio rappresentante che comunicano al consiglio direttivo dell’Associazione.
6.5 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione al presidente dell’Associazione, precisando di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi all’osservanza dello statuto, delle delibere dell’Associazione a al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione. Il presidente sottopone la richiesta al consiglio direttivo che provvede a deliberare in merito nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda. L’ammissione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6.6 Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, scioglimento o decesso.
7.2 L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
7.3 Il consiglio direttivo può deliberare l’esclusione degli associati per:
- realizzazione di atti pregiudizievoli all’Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
- inosservanza delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi associativi;
- morosità.
7.4 Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata all’associato escluso. Avverso l’esclusione l’interessato può ricorrere all’assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
8.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale, sono deliberati dall'Assemblea e devono essere versati entro il termine stabilito.
8.2 L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
8.3 Gli associati hanno diritto a:
- partecipare all'assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa);
- votare (direttamente o per delega) il bilancio e ogni altra proposta di delibera;
- esercitare l’elettorato attivo e passivo per le cariche associative;
- concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
- essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
- usufruire dei servizi dell’Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in favore dell’Associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo.
8.4 Gli associati sono tenuti a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.
8.5 L’attività degli associati svolta in favore dell’Associazione si presume prestata in libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
9.1 Quando ne facciano richiesta almeno 15 associati residenti nel territorio della Regione o dell’area, possono essere costituite sezioni regionali o locali dell'Associazione, previa autorizzazione del consiglio direttivo.
9.2 Il consiglio direttivo, con propria delibera, regolamenta il funzionamento delle sezioni regionali e locali ed il rapporto di collaborazione e coordinamento per lo svolgimento dell'attività associativa con la sede nazionale. Il consiglio direttivo può autorizzare, con propria delibera, l'utilizzazione da parte della sezione regionale o locale, del marchio, del logo e dei beni, anche immateriali, di proprietà dell'Associazione.
9.3. Le sezioni regionali e locali progettano, sviluppano e promuovono la presenza della Associazione nel territorio permettendo un’azione più opportunamente integrata con lo stesso, con le esigenze della popolazione locale e con gli istituti e gli enti di ricerca a carattere scientifico.
9.4 Le sezioni regionali o locali sono articolazioni territoriali dell'Associazione PaLiNUro. Gli associati che le compongono riconoscono e osservano il presente Statuto attuandone gli scopi sul territorio.
9.5 Ogni iniziativa locale avente risvolto scientifico ed ogni iniziativa editoriale - a meno che non si tratti di mera riproduzione o ristampa di materiali già prodotti da “PaLiNUro - Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali” Nazionale - deve essere preventivamente approvata dal consiglio Direttivo.
10.1 Organi dell'Associazione sono:
- l’assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il collegio dei revisori dei conti, se nominato.
10.2 Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l’organo di controllo nei casi previsti dalla legge.
10.3 Gli organi sociali e l’organo di controllo hanno la durata di quattro anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
10.4 Fatta eccezione per l’organo di controllo, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
11.1 L'assemblea, organo sovrano dell’Associazione, si compone di tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia l’importo della quota associativa versata.
11.2 L’assemblea è convocata dal presidente dell’Associazione, che la presiede, almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio e tutte le volte che sia ritenuto utile dal consiglio direttivo, o quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
11.3 La convocazione è effettuata dal presidente, ovvero, trascorsi 30 giorni nell’inerzia del presidente, dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati, mediante pubblicazione della convocazione sul sito internet e comunicazione scritta agli associati. La convocazione scritta deve essere inviata, tramite lettera raccomandata o fax o mail, almeno quindici giorni prima della data fissata a tutti gli associati. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno del luogo e della data e ora dell’adunanza.
11.4 L’assemblea ha i seguenti compiti:
- approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati;
- approvare il programma per l’anno successivo;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare su ogni altro argomento che il consiglio direttivo o un decimo degli associati abbia richiesto al presidente di indicare nell’ordine del giorno;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11.5 Salvo quanto stabilito all’art. 12.3 e all’art. 20, in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, non raggiungendosi le presenze alla prima, l’assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avvenire nella stessa giornata della prima. Ciascun associato può intervenire all’assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentarne più di tre associati. In caso di soci impossibilitati a presentarsi di persona, potranno partecipare all’Assemblea collegandosi alla stessa in conference call o video conferenza. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.
11.6 Agli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
11.7 I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
11.8 L’assemblea è presieduta dal presidente, ne viene redatto verbale a cura di un segretario da esso nominato. L’assemblea delibera con la maggioranza degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che per le previsioni di cui all’art. 20.
11.9 Ogni associato ha diritto a consultare il verbale ed estrarne copia.
12.1 Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
12.2 Il consiglio direttivo è composto da 5 a 13 membri eletti dall’assemblea tra gli associati.
12.3 Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, subentrerà il primo dei candidati non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea, previo rituale inserimento della proposta di revoca nell’ordine del giorno, con la maggioranza dei 2/3 degli associati presenti.
12.4 Il consiglio si riunisce almeno 3 volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione scritta del presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
12.5 La convocazione scritta deve essere inviata ai componenti del consiglio, tramite mail o fax, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di mail o telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
12.6 Il consiglio direttivo ha il compito di:
- compiere tutti gli atti per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- eleggere al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare al suo interno il segretario e il tesoriere;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il programma di attività per l’anno successivo;
- fissare l’ammontare della quota sociale annuale;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico (bilancio consuntivo) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione di missione sull’attività svolta che sia coerente e conforme agli obiettivi prefissati e al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all’ammissione e all’esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire sezioni regionali o locali;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
12.7 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
12.8 Di ogni riunione deve essere redatto verbale. Ogni associato ha diritto a consultarlo e estrarne copia.
13.1 Il presidente è eletto dall’assemblea tra gli associati e dura in carica quattro anni; ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, il potere di firma e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad accettare donazioni da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze, previa autorizzazione del consiglio direttivo. Inoltre:
- convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
- conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività, previa approvazione del consiglio direttivo.
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo.
- determina e stipula accordi con altri enti pubblici e privati che non abbiano alcuna rilevanza economica.
13.2 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
13.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, che convoca il consiglio direttivo per l’approvazione della delibera con cui gli vengono attribuite le funzioni di presidente.
14.1 Il segretario ha i seguenti compiti:
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
14.2 Il tesoriere ha i seguenti compiti:
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di maggio;
- provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo, con possibilità di delegare altri membri del consiglio direttivo e altri associati.
15.1 L’Associazione prevede al suo interno l’istituzione di un organo denominato Comitato Scientifico che potrà essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10(dieci) membri e nominati dal consiglio direttivo. I suoi componenti rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. I componenti nominano al loro interno il Presidente che può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
15.2 I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere rieletti.
15.3 Il Comitato Scientifico svolge una funzione di indirizzo e consultiva per l’associazione al fine di contribuire alle sue scelte strategiche generali e nello specifico si adopera per:
- supportare nella divulgazione delle informazioni e delle ricerche nel campo delle neoplasie uroteliali;
- informare ed aggiornare sulle notizie scientifiche;
- proporre al consiglio direttivo possibili attività di ricerca e di formazione nell’ambito della patologia;
- promuovere le buone pratiche ed i percorsi a cui affidarsi per un approccio terapeutico quanto più possibile appropriato.
16.1 L’assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica quattro esercizi e possono essere rieletti.
16.2 Il collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.
17.1 L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
17.2 I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
17.3 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
17.4 L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
17.5 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
18.1 Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, dalle entrate che pervengono all’Associazione nella realizzazione delle attività di cui all’art. 2 del presente statuto e dai beni acquistati con le risorse di cui al successivo punto 14.2.
18.2 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
18.3 I versamenti al fondo comune sono a fondo perduto; in nessun caso (neppure di scioglimento dell’Associazione, estinzione, morte, recesso o esclusione) può farsi richiesta di quanto versato.
18.4 La quota associativa non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato, non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
18.5 L’assemblea può prevedere quote associative di importo diverso per consentire agli associati di contribuire al sostegno economico dell’Associazione secondo le proprie possibilità e intenzioni.
19.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
19.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.
19.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo.
19.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’Associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
19.5 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017
19.6 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
19.7 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13e dall’art.87 de lD.Lgs.n.117/2017
20.1 Il presente statuto è modificato dall’assemblea, con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
20.2 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati.
20.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
21.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.