Il malato affetto da patologia oncologica, oltre al trattamento terapeutico ha particolari esigenze di tipo giuridico ed economico, per vivere più dignitosamente. Pertanto, l'ordinamento giuridico ha previsto, con norme speciali, le tutele e provvidenze necessarie.
Perché le leggi non rimangano inattuate, è necessario che anche i malati, oltre agli operatori, sappiano quali sono i diritti che lo Stato riconosce e garantisce loro, sia come particolare categoria di malati sia, genericamente, come persone riconosciute invalide.
Invalidità civile e indennità di accompagnamento
Lo Stato assiste i malati oncologici per mezzo del riconoscimento dell'invalidità civile, a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo essi abbiano.
Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D. M. Sanità 5/2/1992), tre sono le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:
- per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale l'11%
- per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale il 70%
- per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica il 100%
Per essere collocati in una di queste tre categorie e ottenere le conseguenti agevolazioni sarà necessario, una volta appresa la diagnosi, fare domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap presentandola all'Ufficio Invalidi Civili della ASL di residenza. Se oltre a richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile (L. 118/1971), si vuole usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sull'handicap (L. 104/1992), è consigliabile indicarlo nella stessa domanda. In mancanza di tale esplicita indicazione, si viene sottoposti a due visite medico-legali.
Invalidità civile e legge 104 sono la stessa cosa? NO!
- L'invaliditàè un tipo di riconoscimento, riguarda appunto le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e si rifa alla legge n. 118 del 30 marzo 1971.
- Il riconoscimento dello stato di handicap, invece, è un'altra cosa: la definizione ci viene dalla legge 104/1992 che descrive la persona handicappata come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"(art. 3 comma 1).
I due riconoscimenti (di invalidità e di handicap) seguono procedure simili ma distinte, con due visite mediche di accertamento diverse. In ogni caso consentono entrambi di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap riportata sul verbale.
Le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all'INPS unicamente TRAMITE INTERNET, eventualmente avvalendosi dell’assistenza di un PATRONATO (non sono pratiche molto intuitive).
Con la Legge 80/2006 (art. 6) lo Stato ha disposto un iter di accertamento accelerato a carico della Commissione medica della ASL in caso di malattia oncologica. La visita di accertamento dovrà infatti essere effettuata entro 15 giorni dalla data della domanda e gli esiti dell'accertamento dovranno essere immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.
Qual'è l'iter da seguire?
1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante (normalmente questo certificato è a pagamento);
2. presentare all'INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), la domanda di riconoscimento dei benefici;
3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.
La richiesta del riconoscimento dell'invalidità può essere avviata dal singolo che si ritiene invalido oppure dal suo genitore/tutore (in caso di persone interdette) o dal suo curatore (per quanto riguarda le persone inabilitate).
La certificazione medica
Il medico certificatore per essere abilitato deve aver fatto richiesta all’INPS e aver ottenuto un codice PIN che permette la trasmissione della certificazione medica online. Ci si può benissimo rivolgere al proprio medico curante.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine, deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il sistema genererà un codice identificativo per la pratica in corso.
A questo punto il medico deve consegnare all'interessato:
- l’attestato di trasmissione che riporta il numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda di riconoscimento dell'invalidità;
- la copia originale firmata del certificato, che il richiedente dovrà poi esibire al momento della visita di accertamento,
- l'eventuale certificato di non trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare.
NB: Il certificato ha una validità massima di 90 giorni dal rilascio (ai fini dell’abbinamento alla domanda). Se non si presenta in tempo la domanda, il certificato medico scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
Presentazione della domanda all'INPS
Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, dunque, il richiedente ha 90 giorni di tempo per inviare via Internet all'INPS, la domanda di riconoscimento
di invalidità civile.
La domanda può essere presentata autonomamente dalla persona se dispone del codice PIN rilasciato dall'INPS (un codice numerico personalizzato che consente di accedere al servizio), oppure attraverso gli enti abilitati quali associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), patronati sindacali, CAAF ecc.
Presentazione autonoma della domanda: come si richiede il PIN?
Telefonando al Contact Center INPS (803164) o attraverso il sito www.inps.it accedendo alla sezione Servizi online. Inserendo in Internet i dati richiesti saranno visualizzati i primi otto caratteri del PIN, mentre la seconda parte del codice sarà recapitata presso la propria abitazione tramite la posta ordinaria.
Perché la domanda per via telematica vada a buon fine è necessario compilarla in OGNI sua parte, ed è sempre necessario, durante la procedura, inserire il numero del certificato rilasciato dal medico, già registrato online. In questo modo la domanda che stiamo compilando verrà automaticamente abbinata al nostro certificato medico.
Nella domanda il richiedente deve indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero, il suo indirizzo e-mail per ricevere informazioni riguardanti la sua pratica. Ad ogni modo, grazie al codice PIN, le fasi di avanzamento della procedura di riconoscimento dell'invalidità civile possono essere consultate anche online sul sito dell’INPS.
Al termine della trasmissione della domanda, la procedura fornirà una ricevuta che può essere stampata, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda.
Ricevuta la domanda completa l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza.
Una volta presentata la domanda il cittadino riceve la data della visita medica di accertamento che in genere si tiene entro i 30 giorni successivi, in base al calendario di appuntamento della ASL di residenza o del domicilio alternativo.
All’invalido affetto da patologia oncologica la visita è fissata entro 15 giorni dalla domanda e di norma questo termine viene rispettato.
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.In caso di non trasportabilità il medico deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale. In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date indicate dal sistema accedendo alla sua area riservata nel sito dell'INPS. La data di convocazione a visita viene comunicata a mezzo raccomandata e posta elettronica (se indicata) ed è visibile sul sito internet dell’INPS. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita) e la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità, certificato firmato dal medico certificatore, altra documentazione sanitaria, ecc.). Nel caso in cui l’INPS non disponga dei dati anagrafici del cittadino sarà necessario che il richiedente si rechi direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.
La visita medica presso la commissione ASL
Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il proprio codice fiscale, la tessera sanitaria, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.
Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
N.B: In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive, esse saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
La Commissione ASL è una Commissione Medica Integrata: è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Alla Commissione partecipa anche un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC). Essa assegna dei punteggi per ogni sintomo accusato dal richiedente, punteggi che sono già fissati per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio ’92) e che vanno a costituire, attraverso uno specifico calcolo, la percentuale finale di invalidità riconosciuta alla persona.
Al termine della visita viene redatto il verbale (Vedi Allegato “A”) elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie (Decreto 2 agosto 2007) che comportano l’esclusione di successive visite di revisione o l'eventuale necessità di sottoporsi a visita di revisione successivamente. Nel caso in cui le condizioni di salute dovessero successivamente compromettersi nel tempo, l'invalido può richiedere un aggravamento dell'invalidità (Vedi Allegato “B”).
Se a causa della malattia si hanno problemi di deambulazione o non si è più autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione), si può richiedere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Legge 18/1980 e Legge 508/1988; Decreto-legge 509/1988).
Nei casi di chemioterapia in atto, per il malato sarà automatico il riconoscimento al diritto all'indennità di accompagnamento, se pur per brevi periodi (settimane, mesi o anni) necessari all'effettuazione delle stesse terapie, in rapporto agli effetti fortemente debilitanti del trattamento chemioterapico. Questi ultimi saranno valutati sulla base della relazione medica dell'ospedale o servizio oncologico ove si è in trattamento.
Una volta completato l'iter di accertamento di invalidità temporanea il malato oncologico potrà godere di tutti i diritti previsti per il disabili e familiari che lo assistono previsti dalla Legge 104 (permessi retribuiti per cure e controlli di 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore e 3 giorni al mese per i parenti).