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Assegno ordinario di invalidità

(Importante: se il paziente è lavoratore deve inoltrare o chiedere di inoltrare questa richiesta insieme a quella di Invalidità Civile).

 L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa (fanno fede anche gli anni in cui si è percepita la disoccupazione - Naspi. La prestazione è regolata dalla legge 222/1984 e non va confusa con l'assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971) che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali. Si richiede tramite emissione da parte del medico curante di un Certificato medico introduttivo per istanza di invalidità previdenziale (SS3) – DIVERSO DA QUELLO PER L’INVALIDITA’ CIVILE- che va presentato insieme alla domanda di riconoscimento del beneficio all'INPS, via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria. L'assegno ordinario di invalidità può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati, mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego per i quali restano in vigore le discipline speciali previste dalla normativa attuale. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione, ma solo un requisito medico-legale ed uno contributivo. 

Il requisito medico legale

Per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è necessario che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Si tenga presente, tuttavia, che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato. In tale quadro, pertanto, non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato. Il diritto all'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, nella misura appena indicata, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. In tale ipotesi, dunque, l'accertamento dello stato fisico del lavoratore deve essere diretto a verificare se c'è stato, o meno, un aggravamento delle condizioni di salute dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il requisito contributivo

L'ulteriore requisito necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è quello cosiddetto contributivo. L'assegno infatti può essere attribuito ai lavoratori assicurati che siano iscritti al fondo da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione.

La compatibilità con la prestazione di attività lavorativa

La soglia di invalidità per il riconoscimento dell'assegno è costituita dai due terzi della capacità lavorativa. Il beneficiario può pertanto continuare a svolgere un'attività di lavoro produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale.

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